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Roma, 7 marzo 2017

 

Circolare n. 52/2017

 

Oggetto: Previdenza – Sgravio contributivo per le nuove assunzioni al Sud – Decreti Direttoriali del Min. Lavoro del 16.11.2016 e del 15.12.2016Circolare INPS n. 41 dell’1.3.2017.

 

Con i decreti in oggetto, di cui il secondo è correttivo del primo, è stato previsto uno sgravio contributivo annuale per le assunzioni a tempo indeterminato (anche in apprendistato) effettuate al Sud dall’1 gennaio al 31 dicembre 2017 di giovani disoccupati di età compresa tra i 16 ed i 24 anni o anche di età superiore se disoccupati da almeno 6 mesi. Lo sgravio sarà riconosciuto nei limiti delle risorse stanziate pari a 530 milioni di euro.  

Si segnalano di seguito gli aspetti principali del nuovo incentivo illustrati dall’INPS per la cui operatività sono necessarie ulteriori istruzioni operative da parte dello stesso Istituto:

 

·  lo sgravio spetta a condizione che la prestazione si svolga in una delle regioni del Sud (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna);  

·  lo sgravio consiste nella decontribuzione totale INPS per un anno a favore dei datori di lavoro fino ad un massimo di 8.060 euro annui per ciascun lavoratore, fermo restando che la contribuzione a carico dei lavoratori continua ad essere dovuta in misura piena; sono escluse dallo sgravio le assunzioni di lavoratori che abbiano intrattenuto un qualsiasi rapporto di lavoro nei 6 mesi precedenti con il medesimo datore di lavoro;  

·  lo sgravio spetta anche in caso di trasformazione di un contratto a temine in contratto a tempo indeterminato nonché per le assunzioni part-time;  

·  lo sgravio non è cumulabile con altri incentivi previsti da normative vigenti;  

·  per beneficiare dello sgravio il datore di lavoro dovrà presentare all’INPS in via telematica una domanda preliminare di ammissione il cui modulo sarà disponibile a breve sul sito www.inps.it; in caso di accoglimento della domanda il datore di lavoro, qualora non lo avesse già fatto, dovrà assumere il lavoratore entro sette giorni e darne comunicazione all’INPS entro dieci giorni sempre dall’accoglimento della domanda;  

·  salvo situazioni particolari, lo sgravio sarà autorizzato dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande preliminari di ammissione e sarà fruibile entro il 28 febbraio 2019 tramite conguaglio con le ordinarie denunce contributive mensili;  

·  l’accesso all’incentivo è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui alla legge 296/2006 (regolarità contributiva, osservanza delle disposizioni a tutela della sicurezza dei lavoratori e applicazione dei contratti collettivi), nonché al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti de minimis (Regolamento UE n. 1407/2013) che, come è noto, fissa in 200 mila euro (100 mila euro per il settore trasporti) il tetto massimo di aiuti erogabili a favore della medesima azienda nell’arco di un triennio; detto limite è superabile esclusivamente qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.  22/2016

Codirettore

Allegati tre:
- Decreto Direttoriali del Min. Lavoro del 16.11.2016
- Decreto Direttoriali del Min. Lavoro del 15.12.2016
- Circolare INPS n. 41 dell’1.3.2017

 

Lc/lc

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